Lo statuto
Approvato con D.P.R. 3 febbraio 1981, n. 601 (Gazz. Uff. n. 298 del 29.10.1981) e D.P.R. 31 dicembre 1985, n. 1123 (Gazz. Uff. n. 167 del 21.7.1986)
Art. 1. – L’Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici promuove e coordina studi e ricerche sulla grecità postclassici nella Sicilia e nell’Italia meridionale. Esso assolve tali compiti mediante la pubblicazione di monumenti, testi e studi, l’organizzazione di convegni, cicli di conferenze e speciali corsi di cultura, mostre di opere d’arte o di loro riproduzioni, la costituzione, nel suo seno, di speciali commissioni con funzioni consultive per le particolari materie che formano oggetto degli studi dell’Istituto. Oltre che alla storia e alla letteratura, l’Istituto volge il suo interesse ai campi dell’arte, del diritto, della agiografia, della paleografia e della diplomatica, sia dell’età del diretto dominio bizantino, sia nel successivo periodo della influenza bizantina in età normanna e sveva, estendendo la propria indagine anche alle eventuali sopravvivenze bizantine e neogreche nella lingua, nel costume, nelle consuetudini, nella onomastica e nella toponomastica.
Art. 2. – L’Istituto comprende soci fondatori, soci ordinari, soci corrispondenti, soci onorari e soci benemeriti.
Art. 3. – Sono soci fondatori i componenti del Comitato promotore dell’Istituto.
Art. 4. – Sono soci ordinari gli studiosi italiani che come collaboratori partecipano alle attività dell’Istituto e alla realizzazione del suo programma. Il loro numero è limitato a sessanta. In tale numero saranno compresi, ai sensi del successivo art. 29, anche i soci fondatori. Le proposte di nomina, presentate da almeno due soci, vengono sottoposte al Consiglio Direttivo che delibera su di esse a maggioranza, mediante scrutinio segreto. I soci ordinari sono tenuti a versare annualmente una quota sociale la cui entità verrà stabilita dal Consiglio Direttivo.
Art. 5. – Possono essere nominati soci corrispondenti, numero non superiore a sessanta, gli studiosi stranieri che collaborino alle attività dell’Istituto.
Art. 6. – Possono essere nominati soci onorari insigni studiosi italiani e stranieri di discipline attinenti agli studi che l’Istituto ha per oggetto.
Art. 7. – Possono essere nominati soci benemeriti coloro che, con opere e contributi, periodici o straordinari, concorrano in modo eminente al raggiungimento delle finalità dell’Istituto.
Art. 8. – I soci ordinari, corrispondenti, onorari e benemeriti sono nominati dalla Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.
Art. 9. – Alla realizzazione dei programmi scientifici dell’Istituto possono essere chiamati a collaborare con borse di studio ovvero con contratto di ricerca, a pieno o a mezzo tempo, giovani studiosi. Borse di studio e contratti di ricerca vengono assegnati mediante concorso, secondo modalità che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo.
Art. 10. – Il governo dell’Istituto compete:a) al Presidente;b) al Consiglio Direttivo;c) alla Giunta Esecutiva.Il Presidente dell’Istituto è eletto dall’Assemblea fra i soci ordinari che, per opere e attività, abbiano acquisito riconosciuta competenza nel campo degli studi bizantini e neogreci. Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato.
Art. 11. – Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e costituito da altri dieci membri, eletti dall’Assemblea dei soci tra i cultori italiani delle varie discipline attinenti al programma dell’Istituto. Potranno altresì essere cooptati in soprannumero, a far parte del Consiglio stesso, rappresentanti qualificati di Enti e Istituzioni culturali che svolgano la loro attività in Sicilia, in settori afferenti al programma dell’Istituto. I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Il Consiglio Direttivo tiene annualmente una riunione ordinaria. Riunioni straordinarie possono essere disposte, quando il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne faccia domanda la metà dei membri del Consiglio.
Art. 12. – Il Consiglio Direttivo costituisce nel suo seno la Giunta esecutiva, formata dal Presidente, da un Consigliere e da un Segretario Generale; quest’ultimo scelto dal Presidente. Mansioni particolari potranno essere affidate dal Presidente a segretari aggiunti.
Art. 13. – Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può prendere accordi con istituzioni straniere che perseguano analoghe finalità nel campo degli studi bizantini e neogreci, per la realizzazione di ricerche e di opere di comune interesse.
Art. 14. – Gli Enti e le istituzioni italiane e straniere che, a giudizio del Consiglio, contribuiscano in maniera rilevante alle attività dell’Istituto, possono essere invitati a designare un loro rappresentante perché partecipi alle sedute del Consiglio Direttivo.
Art. 15. – Per il funzionamento della Segreteria e degli uffici l’Istituto può valersi della collaborazione del personale tecnico e subalterno che si renda necessario.
Art. 16. – Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell’Istituto;
b) convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e ne fa eseguire le deliberazioni;
c) sopraintende alla gestione economica ed amministrativa dell’Istituto e vigila sull’andamento generale di questo;d) firma gli atti ufficiali e i mandati di pagamento.
Art. 17. – Il Consiglio Direttivo:
a) approva il bilancio preventivo e il consuntivo;
b) provvede a tutto quanto concerne l’attività dell’Istituto e alla elaborazione dei programmi di lavoro;
c) delibera sulla nomina dei soci delle varie categorie. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Art. 18. – L’anno finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre. Entro il novembre di ogni anno il Presidente predispone la compilazione del bilancio preventivo per il successivo anno finanziario. Il consuntivo dell’esercizio scaduto sarà a disposizione del Consiglio Direttivo per l’approvazione entro il l° trimestre dell’anno successivo. Il Presidente curerà altresì che il bilancio preventivo e il conto consuntivo, dopo essere stati approvati dal Consiglio, siano portati a conoscenza dell’Assemblea dei soci.
Art. 19. – Per ciascun anno finanziario il Consiglio nomina tre revisori dei conti, dei quali due effettivi, e uno supplente. Essi esercitano la vigilanza sull’andamento contabile dell’Istituto, esaminando i bilanci e i conti, li vistano e ne riferiscono al Consiglio.
Art. 20. – L’Assemblea Generale si compone dei soci fondatori e dei soci ordinari. Essa elegge dal proprio seno, con votazione segreta, il Presidente dell’Istituto, un Vicepresidente, i membri del Consiglio Direttivo e i tre revisori dei conti; questi ultimi scelti anche tra i non soci.
Art. 21. – L’Assemblea Generale è convocata in seduta ordinaria entro il mese di giugno di ogni anno, per ascoltare la relazione morale e finanziaria del Presidente. Essa può essere anche convocata in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzodei soci, per discutere su particolari problemi indicati nell’ordine del giorno unito alla richiesta di convocazione. Della convocazione deve essere dato avviso otto giorni prima della data fissata.
Art. 22. – Nelle deliberazioni dell’Assemblea, per coloro che fossero impossibilitati ad intervenire, è ammessa la votazione da parte di altro socio per delega scritta. Ciascun socio non può ricevere più di tre deleghe. Anche i membri del Consiglio Direttivo possono essere delegatari. Su particolari quesiti, i soci potranno esprimere il loro parere anche per corrispondenza.
Art. 23. – L’Assemblea non può deliberare se, tenuto conto delle deleghe, non intervengano in prima convocazione almeno metà più uno dei componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Art. 24. – I beni patrimoniali dell’Istituto sono descritti in speciali inventari. Le somme necessarie ai bisogni e al funzionamento dell’Istituto vengono depositate a interesse presso le Casse di Risparmio ordinarie o Istituti di Credito designati dal Presidente dell’Istituto.
Art. 25. – Sezioni dell’Istituto, con finalità particolari, previa convenzione con altri Enti, possono essere attivate da parte del Consiglio Direttivo per esigenze di ricerca in località diverse dalla sede dell’Istituto.
Art. 26. – Presso la sede di Palermo, può essere attivata, secondo modalità da det ‘ erminare, una speciale sezione dedicata agli studi arabo-bizantini.
Art. 27. – All’Istituto sono annesse una Biblioteca ed una fototeca. Nella fototeca, oltre a fotografie di monumenti e di opere d’arte, sono raccolte copie e microfilms di manoscritti e di documenti. All’uso della Biblioteca sono ammessi oltre ai soci anche gli studiosi che ne facciano richiesta.
Art. 28. – Nella prima applicazione del presente Statuto i soci fondatori procederanno alla prima costituzione delle varie categorie di soci. Essi integreranno altresì, in via provvisoria, mediante elezione di un terzo membro, la Giunta esecutiva, in attesa che la convocazione, nel termine di un anno, dell’Assemblea dei soci ordinari consenta la rinnovazione delle cariche sociali ai sensi del presente Statuto.
Art. 29. – I soci fondatori entrano a far parte della categoria dei soci ordinari, della quale essi costituiscono il primo. nucleo. In caso di impedimento ad esercitare le loro funzioni, essi potranno, a loro richiesta, essere collocati in soprannumero, ovvero trasferiti, a giudizio del Consiglio Direttivo, nella categoria dei soci onorari.
Art. 30. – Per modificare il presente Statuto si richiede una deliberazione della maggioranza di due terzi dei soci aventi diritto al voto. Sarà data agli assenti facoltà di esprimere il loro voto anche per corrispondenza, secondo forme che garantiscano la certezza della manifestazione della volontà.
Art. 31. Sono soci aggregati gli studiosi italiani non ancora specializzati e gli studenti. Essi formano due sezioni, delle quali la prima è aperta agli studiosi non ancora specializzati e la seconda agli studenti. La domanda di ammissione dovrà essere accompagnata dalla presentazione di almeno due soci e sarà sottoposta per l’approvazione al Consiglio Direttivo, il quale provvederà a determinare la quota sociale per l’una e per l’altra sezione.